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FONDO PLURIAZIENDALE E VANTAGGI FISCALI

Quadro tecnico-legislativo

L’ex-art 51, comma 2 lett a del TUIR 917/86 prevede che non costituiscono reddito per il dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 .“

Il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha istituito con decreto del 26/10/2009 (GU n. 12 del 16/01/2010) l’Anagrafe dei Fondi Sanitari. Tale normativa sostituisce l’art. 51 del TUIR mantenendone gli effetti.

Il Fondo Pluriazendale di Insieme Salute è iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari.

A CARICO ENTE
A CARICO DIPENDENTE
TRATTAMENTO FISCALE / CONTRIBUTIVO
CONTRIBUTI DIPENDENTI
L’ente versa i contributi a Insieme Salute
    Il contributo versato è deducibile dal reddito d’impresa;
    Non entra nella retribuzione imponibile Inps;
    Non viene inserito nella retribuzione valida ai fini IRPEF;
    L’ente versa all’Inps un contributo di solidarietà del 10%.
CONTRIBUTI FAMIGLIARI
L’ente trattiene gli importi dalla busta paga del dipendente e li versa a Insieme Salute
    Il contributo versato NON COSTITUISCE REDDITO PER IL LAVORATORE con risparmio fiscale pari all’aliquota IRPEF marginale.

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